Reclami
Investitori SGR ha adottato una procedura che assicura la sollecita trattazione dei reclami.
I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a Investitori SGR S.p.A. (di seguito la “SGR”), Largo Domodossola, 3 – 20145 Milano, ovvero tramite fax al numero 02.80580271 o all’indirizzo di posta elettronica reclami@investitori.it
I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti collocatori/distributori.
La Funzione preposta della SGR tratta i reclami ricevuti con la massima diligenza, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, comunicando per iscritto al cliente le proprie determinazioni, di norma, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami sono conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.
La SGR assicura la gratuità per il cliente dell’interazione con la Funzione preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato nonché le spese, i costi e gli oneri contrattualmente previsti per la produzione e invio di documentazione quale, a titolo esemplificativo, l’eventuale copia di rendiconti arretrati.
Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.
Se il Cliente non è soddisfatto o se non ha avuto risposta nel termine di 60 giorni dalla ricezione del reclamo da parte di Investitori SGR, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
L’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), per controversie in merito all’osservanza da parte della SGR degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dall’investitore con la Società.
Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie in merito all’osservanza da parte della Società degli obblighi previsti nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio nonché del servizio di gestione di portafogli. Maggiori informazioni riguardanti l’ACF sono disponibili nella pagina iniziale del sito www.acf.consob.it.